ATTENZIONE: LA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA
ENTRO E NON OLTRE IL 17 GENNAIO 2024
Regime dei Miminis
Si comunica che le spese che sosterranno gli organizzatori per la vostra partecipazione all’iniziativa in oggetto, saranno da considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Si ricorda che l’importo complessivo degli aiuti in regime “de minimis” che possono essere accordati ad un’impresa unica (come definita ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013) in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000. In caso di superamento della soglia predetta, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detto massimale. Inoltre, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro, fino ad un importo di circa € 1.000,00 per azienda. Come previsto dall’art. 3 par. 7 dello stesso Regolamento, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento. Si fa presente che ciascuna impresa può monitorare l’importo delle agevolazioni in regime “de minimis” di cui ha beneficiato a far data dal 12 agosto 2017, sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella sezione Trasparenza al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
CUMULO
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
L’ammontare totale dei benefici ricevuti, comprensivi dei crediti d’imposta, non potrà comunque essere superiore al totale degli investimenti effettuati.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.